Sez. 1, Sentenza n. 2869 del 05/09/1968 (Rv. 335569 - 01)
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - DIFFERENZA.*
FALLIMENTO - REVOCAZIONE DEI CREDITI AMMESSI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - DIFFERENZA.*
La revocazione disciplinata dall'art. 102 della legge fallimentare e la revocatoria prevista dall'art. 67 della medesima legge sono istituti ben distinti per caratteri e finalita. La prima, infatti, che rappresenta il rimedio estremo contro il provvedimento di ammissione di un credito o di un privilegio, e destinata a spiegare i suoi effetti nella formazione dello stato passivo ed e condizionata nella sua ammissibilita da specifici e rigorosi presupposti la revocatoria prevista dal citato art 67 che ha, invece, carattere ordinario e funzione recuperatoria, e destinata ad operare nella formazione della massa attiva in quanto tende alla ricostituzione del patrimonio del fallito, e la sua proponibilita e soggetta ad autonomi e distinti presupposti.*
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)