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Sez. 1, Sentenza n. 13289 del 26/07/2012 (Rv. 623628 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO | Ammissione allo stato passivo di credito privilegiato - Successiva azione del curatore per la revoca della causa di prelazione - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Revocazione del credito ammesso - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-07-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/623628-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - FORMAZIONE DELLO STATO PASSIVO - ESECUTIVITÀ DELLO STATO PASSIVO

Al curatore fallimentare non è consentito agire in revocatoria per far dichiarare inopponibile alla massa una causa di prelazione (nella specie, ipoteca), in forza della quale un determinato credito sia stato già definitivamente ammesso al passivo in via privilegiata, atteso che soltanto lo scopo di modificare lo stato passivo, retrocedendo quel credito al rango chirografario, potrebbe sorreggere una tale azione, ma questo effetto non sarebbe raggiungibile senza la modificazione dello stato passivo, preclusa al di fuori dei rimedi previsti dagli artt. 98 ss. legge fall.; il curatore, quindi, stante la forza di giudicato endofallimentare, da attribuire al decreto che rende esecutivo lo stato passivo, può chiedere la revocazione del credito ammesso ai sensi dell'art. 102 legge fall., ma non agire in via ordinaria per rimettere in discussione il titolo, ovvero gli elementi che lo costituiscono o lo connotano. (Nella specie i giudici di merito, pur rilevando l'abnormità del decreto del giudice delegato, che aveva ammesso allo stato passivo il credito della banca nei confronti di un soggetto diverso dal fallito con garanzia concessa da quest'ultimo, in violazione della regola secondo cui il creditore che abbia ottenuto garanzia ipotecaria non ha titolo a partecipare al concorso nella massa fallimentare del terzo datore, che non ha debito nei suoi confronti, hanno ritenuto sussistente l'effetto preclusivo che discendeva dalla esecutività dello stato passivo, non impugnato attraverso i rimedi previsti dagli artt. 98, 100 e 102 legge fall.).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge Falliment. art. 97, Legge Falliment. art. 98 CORTE COST., Legge Falliment. art. 100 CORTE COST., Legge Falliment. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)