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Sez. 6 - L, Ordinanza n. 15659 del 11/06/2019 (Rv. 654162 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI | Chiamata in garanzia da parte del convenuto - Rigetto della domanda dell'assicurato nei confronti del convenuto - Spese processuali sostenute dal terzo - Onere a carico dell’assicurato beneficiario dell’esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2019-06-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/654162-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - PROCEDIMENTO - SPESE GIUDIZIALI

Le spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto, che sia risultato totalmente vittorioso nella causa promossa nei suoi confronti dall'assicurato, non possono essere poste a carico di quest'ultimo, se beneficiario dell'esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., operando tale disposizione rispetto alle spese del giudizio sostenute da tutte le parti processuali, e non del solo convenuto, in ragione delle finalità della norma, diretta a non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 106, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)