Sez. 6 - 3, Sentenza n. 2492 del 08/02/2016 (Rv. 638998 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA | Spese giudiziali - Chiamata del terzo in garanzia - Incidenza delle spese del chiamato - Spettanza a carico della parte rimasta soccombente - Fondamento.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - INTERVENTO IN CAUSA
In tema di spese giudiziali sostenute dal terzo chiamato in garanzia, una volta rigettata la domanda principale, il relativo onere va posto a carico della parte soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia, in applicazione del principio di causalità, e ciò anche se l'attore soccombente non abbia formulato alcuna domanda nei confronti del terzo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 92 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 106, Cod. Proc. Civ. art. 269 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)