Sez. L, Sentenza n. 5616 del 06/11/1984 (Rv. 437288 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO IN TEMA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - ESAME DI UNA TRANSAZIONE INTERVENUTA DOPO LA DEFINITIVA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL PROCESSO DI APPELLO CHIUSA CON LA SENTENZA POI CASSATA - AMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - GIUDIZIO DI RINVIO IN TEMA DI SPETTANZE RETRIBUTIVE - ESAME DI UNA TRANSAZIONE INTERVENUTA DOPO LA DEFINITIVA PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI NEL PROCESSO DI APPELLO CHIUSA CON LA SENTENZA POI CASSATA - AMMISSIBILITÀ.*
Nel giudizio di rinvio possono essere dedotti fatti nuovi, impeditivi o estintivi o modificativi, intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nel giudizio di appello. Pertanto, il giudice di secondo grado, decidendo in Sede di rinvio una controversia di lavoro avente ad oggetto il riconoscimento di determinate spettanze retributive, correttamente prende in esame, ai fini della dichiarazione della cessazione della materia del contendere, una transazione intervenuta dopo la definitiva precisazione delle conclusioni nel processo di appello chiuso dalla sentenza poi cassata. (V 6223/79, mass n 402949).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)