Sez. L, Sentenza n. 6223 del 27/11/1979 (Rv. 402949 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - CONCESSIONE DELLA PENSIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI APPELLO CASSATA - GIUDIZIO DI APPELLO IN SEDE DI RINVIO - POTERE DEL COLLEGIO DI PRENDERE IN ESAME DETTA CONCESSIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - MATERIA DEL CONTENDERE - LIMITAZIONE AL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DELLA DOMANDA ORIGINARIA E LA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE RICONOSCIUTA.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONE INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITA (IN PARTICOLARE) - INVALIDITA - TEMPO - CONCESSIONE DELLA PENSIONE SUCCESSIVAMENTE ALLA SENTENZA DI APPELLO CASSATA - GIUDIZIO DI APPELLO IN SEDE DI RINVIO - POTERE DEL COLLEGIO DI PRENDERE IN ESAME DETTA CONCESSIONE - SUSSISTENZA - CONSEGUENZE - MATERIA DEL CONTENDERE - LIMITAZIONE AL PERIODO COMPRESO TRA LA DATA DELLA DOMANDA ORIGINARIA E LA DATA DI DECORRENZA DELLA PENSIONE RICONOSCIUTA.*
Nel giudizio di rinvio - che e un giudizio chiuso, nel senso che in esso non possono proporsi domande nuove, sollevarsi nuove eccezioni, prospettarsi tesi difensive diverse ne prendersi nuove conclusioni, a meno che queste non siano rese necessarie dallo ius superveniens o dalla stessa pronuncia di annullamento - possono tuttavia essere dedotti fatti nuovi, impeditivi o estintivi o modificativi, intervenuti in un momento successivo a quello della loro possibile allegazione nel processo d'appello. Pertanto, il giudice d'appello, decidendo in Sede di rinvio una controversia avente ad oggetto il riconoscimento della pensione di invalidita, correttamente prende in esame l'avvenuta concessione della pensione in epoca successiva alla sentenza cassata, restringendo, di conseguenza, la materia del contendere al periodo anteriore alla data di decorrenza della pensione riconosciuta, e cioe a quello compreso tra tale data e quella dell'originaria domanda.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)