Sez. 4 - , Sentenza n. 15493 del 10/03/2016 Ud. (dep. 14/04/2016) Rv. 266787 - 01
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE | Attività medico - Chirurgica - Morte della paziente - Nesso di causalità - Contrasto tra diverse tesi scientifiche - Motivazione congrua ed adeguata in ordine alla tesi prescelta - Sindacato del giudice di legittimità - Esclusione - Fattispecie.
REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - OMICIDIO COLPOSO - IN GENERE
In tema di omicidio imputabile a colpa medica, non è censurabile in sede di legittimità la decisione con cui il giudice di merito, nel contrasto tra opposte tesi scientifiche, all'esito di un accurato e completo esame delle diverse posizioni, ne privilegi una, purché dia congrua ragione della scelta e dimostri di essersi soffermato sulle tesi che ha ritenuto di non dover seguire. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di merito che, pur ravvisando l'errore del pediatra, che aveva sottovalutato l'urgenza di un intervento sanitario da eseguirsi in ambiente ospedaliero, ha escluso la sussistenza di un nesso causale con il decesso della paziente, la cui rapida ed irreversibile compromissione dei parametri vitali era stata dovuta a plurimi e gravi errori dell'anestesista rianimatore).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 220, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 606
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)