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Sez. L, Sentenza n. 3751 del 29/03/1993 (Rv. 481601 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni | Infortunistiche - Azione per il loro conseguimento - Prescrizione triennale del giorno dell'infortunio - Trauma mortale subito sul luogo di lavoro - Mancata o inesatta conoscenza della causa della morte - Causa ostativa per l'esercizio del diritto ex art. 2935 cod. civ. - Esclusione - Configurabilità.
Stato
decisa il 1993-03-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481601-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Prescrizione - Delle prestazioni

Il disposto dell'art. 112, comma primo, del d.P.R. N. 1124 del 1965, secondo cui l'azione per il conseguimento delle prestazioni assicurative infortunistiche si prescrive nel termine di tre anni dal giorno dell'infortunio, opera in base al principio generale dettato dal'art. 2935 cod. civ. (secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere); nel caso di trauma mortale subito sul luogo di lavoro, la mancata o inesatta conoscenza della causa della morte non configura una causa ostativa per l'esercizio del diritto, sorto nel momento stesso in cui si è compiutamente realizzata la fattispecie legale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)