Sez. L, Sentenza n. 1585 del 21/02/1997 (Rv. 502588 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE | Diritto alla rendita in favore dei superstiti - Prescrizione triennale ex art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 - Decorrenza - Pendenza degli accertamenti sulla causa del decesso - Influenza - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - ASSEGNO E RENDITA IN CASO DI MORTE
Il diritto alla rendita in favore dei superstiti prevista dall'art. 85 d.P.R. n. 1124 del 1965 - diritto che sorge autonomamente in capo agli interessati in caso di morte determinata da evento lavorativo - è soggetto alla prescrizione triennale di cui all'art. 112 del medesimo d.P.R. decorrente dal giorno in cui il diritto stesso può essere fatto valere, ossia dal giorno della morte, e non dalla data dell'accertamento della malattia professionale, posto che la mancata o inesatta conoscenza della causa della morte non configura una causa ostativa per l'esercizio del diritto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 85 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)