Sez. 2, Ordinanza n. 1101 del 23/03/1970 Cc. (dep. 23/01/1971) Rv. 116352 - 01
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONI - ANNULLAMENTO - EFFETTI SUL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PM SULLA NUOVA DELIBERAZIONE - NECESSITA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
LIBERTA PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTA PROVVISORIA - IN GENERE - ORDINANZA RELATIVA - DIFETTO DI MOTIVAZIONE - IMPUGNAZIONI - ANNULLAMENTO - EFFETTI SUL PROCEDIMENTO INCIDENTALE - INTERVENTO DEL PM SULLA NUOVA DELIBERAZIONE - NECESSITA - SUSSISTENZA - LIMITI.*
L'annullamento, per difetto di motivazione, dell'ordinanza dibattimentale che decide sulla liberta provvisoria, non travolge l'intero procedimento incidentale gia validamente instaurato, ma comporta soltanto la rinnovazione dell'ordinanza stessa. Di conseguenza, anche in relazione alla nuova deliberazione, deve ritenersi realizzato l'intervento del PM con le sue requisitorie scritte presentate anteriormente alla pronunzia dell'ordinanza poi annullatà la necessita di un nuovo intervento del PM sorge solo nel caso di cambiamento di fase processuale. Ai fini dell'esclusione della necessita d'intervento del PM deve ritenersi ricompresa nella stessa fase processuale la nuova ordinanza, emessa dopo la pronunzia della sentenza di condanna e prima della trasmissione degli Atti al giudice d'appello per la decisione sull'impugnazione della sentenza stessa.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 2, Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)