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Sez. 1, Sentenza n. 620 del 20/03/1984 Cc. (dep. 22/06/1984) Rv. 164928 - 01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - DA PARTE DEL P.M. - DECISIONE DEL TRIBUNALE - ULTERIORI RICHIESTE O CONCLUSIONI DEL P.M. - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1984-03-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/164928-01

LIBERTÀ PERSONALE DELL'IMPUTATO - LIBERTÀ PROVVISORIA - IMPUGNAZIONI - DA PARTE DEL P.M. - DECISIONE DEL TRIBUNALE - ULTERIORI RICHIESTE O CONCLUSIONI DEL P.M. - OBBLIGO - ESCLUSIONE.*

In Sede di decisione sull'impugnazione proposta dal P.m. ai sensi dell'art. 281 cod. proc. pen. avverso un provvedimento del giudice istruttore concernente la libertà personale dell'imputato, il tribunale può senz'altro decidere sull'impugnazione proposta senza necessità di acquisire ulteriori richieste o conclusioni da parte del P.m. impugnante. (V mass n 116352, ultima parte).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 76 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 281 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)