diritto.io

Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 312 del 1997

Decisione
decisa il 1997-10-15, depositata il 1997-10-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1997:312
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 23505

  • Processo penale
  • Ricusazione
  • Reiterazione ripetuta dell'istanza
  • Impossibilità per il giudice ricusato di pronunciare o concorrere a pronunciare sentenza fino alla decisione sulla ricusazione da parte dell'autorità competente
  • Norma già dichiarata costituzionalmente illegittima con sentenza n. 10 del 1997
  • Manifesta inammissibilità.
Leggi la massima
È manifestamente inammissibile, per difetto dell'oggetto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata nei medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione. Tale norma, infatti, è stata già dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 10 del 1997. red.: A. Agrò

Norme impugnate

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 novembre 1996 dal tribunale di Forlì, nel procedimento penale a carico di Collini Azelio, iscritta al n. 1367 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1997; Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice relatore Francesco Guizzi;
punto 1
Ritenuto che nel corso di due procedimenti penali, per calunnia e altro delitto, poi riuniti, il tribunale di Forlì, nel rilevare che l'imputato aveva depositato dichiarazione di ricusazione, disponeva la trasmissione degli atti alla Corte d'appello di Bologna, la quale, con ordinanza del 4 marzo 1996, la dichiarava inammissibile; che ne veniva depositata un'altra, in data 10 aprile, dichiarata parimenti inammissibile con ordinanza del 13 maggio; che altre ancora erano proposte, il 18 giugno e il 4 luglio, entrambe dichiarate inammissibili; che in occasione del deposito di un'ulteriore dichiarazione di ricusazione il tribunale di Forlì, il 6 novembre 1996, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, per l'assenza di un potere delibativo in capo al giudice ricusato circa l'ammissibilità di un'istanza di identico contenuto rispetto ad altre già in precedenza dichiarate inammissibili; che tale lacuna nel codice di rito consentirebbe all'imputato di rinviare la definizione del processo sino al decorso del termine prescrizionale o all'intervento di altra causa estintiva del reato, con lesione del canone di ragionevolezza, danno all'amministrazione della giustizia, vulnus al principio di obbligatorietà dell'azione penale e a quello del giudice naturale precostituito per legge;
punto 2
Considerato che è stata sollevata, per l'ipotizzato contrasto con gli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale; che questa Corte, con la sentenza n. 10 del 1997, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui, qualora sia riproposta la dichiarazione di ricusazione, fondata sui medesimi motivi, fa divieto al giudice di pronunciare o concorrere a pronunciare la sentenza fino a che non sia intervenuta l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la ricusazione; che, pertanto, in difetto della norma perché già censurata con la citata sentenza n. 10 del 1997, la questione è manifestamente inammissibile;
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 2, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 25, primo comma, 97 e 112 della Costituzione, dal tribunale di Forlì, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15-22 ottobre 1997. Il Presidente: Granata Il redattore: Guizzi Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1997. Il direttore della cancelleria: Di Paola

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze