Sez. 1, Sentenza n. 4648 del 19/07/1986 (Rv. 447379 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - LEGITIMATIO AD CAUSAM DELL'ATTORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERVENTO IN CAUSA DI TERZI - VOLONTARIO - IN GENERE - PRESUPPOSTI - LEGITIMATIO AD CAUSAM DELL'ATTORE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
La facoltà d'intervento in giudizio, per far valere nei confronti di tutte le parti o di alcune di esse un proprio diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto in causa (e quindi anche per proporre domande contro l'attore, sempre che rientrino nella Competenza del giudice adito e presentino un collegamento implicante l'opportunità di un simultaneo processo), deve essere riconosciuta indipendentemente dall'esistenza o meno, nel soggetto che ha instaurato il giudizio medesimo della "legitimatio ad causam", attenendo questa alle condizioni dell'Azione e non ai presupposti processuali. (V 3486/77, mass n 387064).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)