Sez. 1 - , Ordinanza n. 23124 del 28/07/2023 (Rv. 668466 - 01)
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Brevetto o modello di utilità - Facoltà di modifica della domanda prima della concessione - Limiti - Fondamento.
BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE
In tema di brevetto per invenzione o modello di utilità, il richiedente ha la facoltà di correggere negli aspetti non sostanziali la domanda originariamente proposta prima della concessione del
titolo richiesto, a condizione che gli elementi integrativi o modificativi delle rivendicazioni, della descrizione o dei disegni depositati siano già presenti nella domanda, anche se non descritti in modo sufficientemente chiaro ed esauriente o non specificamente rivendicati; la "ratio" di tale divieto - coerente con le disposizioni della Convenzione sul brevetto europeo - è rivolta ad evitare che i richiedenti possano migliorare la loro posizione giuridica mediante l'aggiunta di materia non indicata nella domanda inizialmente formulata, così da ottenere un indebito vantaggio e provocare la possibile lesione dell'affidamento dei terzi sul contenuto della domanda originaria.
Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 76 com. 1, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 2, Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 172 com. 3, Tratt. Internaz. 05/10/1973
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)