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Sez. 1, Ordinanza n. 34428 del 11/12/2023 (Rv. 669616 - 01)

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE | Controversia su validità del brevetto - Titolare del diritto di privativa - Facoltà di riformulazione ex art. 79, comma 3, d.lgs. n. 30 del 2005 - Natura sostanziale e processuale - Ragioni - Termini.
Stato
decisa il 2023-12-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669616-01

BENI - IMMATERIALI - BREVETTI (E CONVENZIONI INTERNAZIONALI) - INVENZIONI INDUSTRIALI - IN GENERE

In tema di controversie sulla validità del brevetto, il titolare del diritto di privativa può sottoporre al giudice, in ogni stato e grado del processo, la riformulazione delle rivendicazioni prevista dall'art. 79, comma 3, del d.lgs. n. 30 del 2005 - il cui esercizio assume natura processuale e sostanziale in quanto costituente atto processuale con valenza dispositiva del diritto di privativa oggetto della contesa -, sebbene la relativa istanza, salvi i presupposti per la rimessione in termini, possa essere presentata in primo grado fino a che, precisate dalle parti le conclusioni definitive, la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

Decreto Legisl. 10/02/2005 num. 30 art. 79 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)