diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 3626 del 20/12/1972 (Rv. 361637 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRECLUSIONE - PRONUNCIA DI MERITO - PUBBLICAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO ANTERIORE - AMMISSIBILITA*
Stato
decisa il 1972-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361637-01

GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - PRECLUSIONE - PRONUNCIA DI MERITO - PUBBLICAZIONE - NECESSITA - REGOLAMENTO ANTERIORE - AMMISSIBILITA*

L'effetto preclusivo previsto dall'art 41 cod proc civ ('finche la causa non sia decisa nel meritò), ai fini del regolamento preventivo di giurisdizione, discende dalla emissione della pronuncia sul merito da parte del giudice di cui e posta in dubbio la giurisdizione, e tale pronuncia viene in esistenza soltanto con la pubblicazione che si attui secondo le norme di rito proprie dei procedimenti che si svolgono dinanzi a quel giudice. Il regolamento preventivo di giurisdizione puo essere proposto, quindi, fino alla data di pubblicazione della sentenza o decisione, di primo grado o in unico grado, che abbia pronunciato nel merito della controversia. (nella specie la Corte suprema ha ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione notificato e depositato anteriormente alla 'prima udienza successiva alla sottoscrizioné, nella quale - a norma dell'art 67 del regolamento di procedura approvato con RD 17 agosto 1907 n 642 - era avvenuta la pubblicazione della decisione del consiglio di stato). (Conf 169'65).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Legge 17/08/1907 num. 642 art. 67

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)