Sez. U, Sentenza n. 1282 del 09/04/1975 (Rv. 374775 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - CARATTERE PREVENTIVO - GIUDIZIO DINANZI AL CONSIGLIO DI STATO - REGOLAMENTO PREVENTIVO - LIMITI DI PROPONIBILITA.*
Rispetto ad un processo pendente avanti al consiglio di stato, il regolamento preventivo di giurisdizione e proponibile qualora la relativa istanza sia stata notificata in data successiva all'udienza di discussione del ricorso dinanzi al giudice amministrativo, ma pur sempre in data anteriore a quella in cui la decisione di quel giudice e deliberata e pubblicata. (V 3632/72, mass n 361649; 3626/72, mass n 361637; 169/65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Regio Decr. 17/08/1907 num. 642 CORTE COST. PENDENTE, Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)