Sez. 2, Sentenza n. 7013 del 15/03/1985 Ud. (dep. 13/07/1985) Rv. 170103 - 01
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI PREVIO INVITO DEL PREVENUTO O INDIZIATO A NOMINARE DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - OBBLIGO DI PREVIO INVITO DEL PREVENUTO O INDIZIATO A NOMINARE DIFENSORE - ESCLUSIONE.*
Gli ufficiali di polizia giudiziaria possono compiere Atti in caso di urgenza, previa osservanza delle norme sull'istruzione formale, ivi comprese quelle previste dall'art. 304 bis cod. proc. pen., senza essere tenuti a invitare il prevenuto o l'indiziato a nominare un difensore di fiducia, ma soltanto a ricevere da parte dello imputato la nomina del difensore di fiducia il quale viene avvertito del compimento dell'atto cui può assistere. In Mancanza di tale nomina il diritto all'assistenza previsto dall'art. 185 n. 3 cod. proc. pen. a pena di nullità è garantito con la nomina del difensore di ufficio e con la partecipazione di questo all'atto da compiersi. (Conf mass n 163191).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)