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Sez. 2, Sentenza n. 2452 del 11/07/1983 Ud. (dep. 19/03/1984) Rv. 163191 - 01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-07-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/163191-01

ISTRUZIONE PENALE - ATTI PRELIMINARI ALL'ISTRUZIONE (PREISTRUZIONE) - ATTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA - AVVISO DI PROCEDIMENTO (COMUNICAZIONE GIUDIZIARIA) - NECESSITÀ - ESCLUSIONE.*

L'avviso di procedimento (comunicazione giudiziaria) è riservato soltanto all'inizio dell'attività istruttoria. Pertanto esso non è necessario per il compimento degli Atti preliminari di polizia giudiziaria, che non sono Atti istruttori e non presuppongono un procedimento penale in corso a carico di indiziato o imputato. (Conf mass n 151889; (Conf mass n 153921; (Conf mass n 154702).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 225 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)