Sez. U, Sentenza n. 7373 del 19/04/2004 (Rv. 572159 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI | Iscrizione di cittadino comunitario - Requisito del possesso di laurea in giurisprudenza conseguita o confermata presso una università italiana - Violazione del diritto comunitario - Sussistenza.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - PRATICANTI PROCURATORI
Come statuito dalla sent. 13 novembre 2003, Morgenbesser, della Corte di giustizia delle comunità europee, contrasta con il diritto comunitario il rifiuto da parte delle autorità di uno stato membro di iscrivere, nel registro di coloro che effettuano il periodo di pratica necessario per essere ammessi alla professione di avvocato, il titolare di una laurea in giurisprudenza conseguita in un altro stato membro per il solo motivo che non si tratta di una laurea conferita, confermata o riconosciuta come equivalente da un'università del primo stato - come, invece, previsto dall'art. 17, n. 4, R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, conv. in legge 22 gennaio 1934, n. 36 - e spetta all'autorità competente verificare se, ed in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro stato membro e le qualifiche o l'esperienza professionale conseguite in quest'ultimo, nonché l'esperienza conseguita nello stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività di cui trattasi.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 17 CORTE COST., Legge 22/01/1934 num. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 1, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 3, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 6, Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)