Sez. U, Sentenza n. 28340 del 22/12/2011 (Rv. 620151 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE | Soggetto munito di titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea - Riconoscimento in Italia - Condizioni - Procedimento di stabilimento e integrazione - Iscrizione nella sezione speciale dell'albo - Decorso di un triennio - Iscrizione nell'albo ordinario - Esame attitudinale - Necessità - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ALBO - SPECIALE
In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea (nella specie, la Spagna), qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l'immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d'intesa con un legale iscritto nell'albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell'albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale.
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 3, Regio Decr. Legge 27/11/1933 num. 1578 art. 8 CORTE COST., Decreto Legisl. 27/01/1992 num. 115, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 3, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 5, Decreto Legisl. 02/02/2001 num. 96 art. 12, Decreto Legisl. 09/11/2007 num. 206
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)