Sez. 2, Sentenza n. 9 del 05/01/1983 (Rv. 424804 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - POTESTATIVA (CASUALE E MISTA) - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - MANCATO AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - POTESTATIVA (CASUALE E MISTA) - DISCIPLINA EX ART. 1359 COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Qualora l'efficacia o la risoluzione di un contratto sia subordinato alla verificazione di un avvenimento futuro ed incerto ancorché dipendente in tutto o in parte dalla volontà di uno dei contraenti (condizione potestativa o mista), la mancata verificazione di tale evento comporta le conseguenze dal contratto previste, senza poter applicare l'art. 1359 cod. civ. (per il quale si considera avverata la condizione quando l'evento in cui essa consiste è stato impedito dalla parte avente interesse contrario al suo verificarsi), perché l'omissione di un'attività in tanto può ritenersi contraria a buona fede e farsi assurgere a fonte di responsabilità, in quanto l'attività omessa costituisca oggetto di un Obbligo giuridico, il che deve invece escludersi per l'attività di attuazione dell'elemento potestativo della condizione mista.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1355, Cod. Civ. art. 1359
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)