Sez. 2, Sentenza n. 2168 del 27/02/1998 (Rv. 513110 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO | Concessione amministrativa - Applicabilità - Condizioni - Accertamento del giudice del merito.
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - AVVERAMENTO - MANCANZA PER CAUSA IMPUTABILE AL CONTROINTERESSATO
L'art. 1359 cod. civ. - a norma del quale la condizione si ha per avverata se è mancata per causa imputabile alla parte interessata al non avveramento - si applica anche quando l'evento futuro sia il rilascio di una concessione amministrativa, ove risulti accertato che, senza il comportamento della parte suddetta, la concessione sarebbe stata emanata. Nè la circostanza che una condizione è apposta in favore di una parte ne esclude quando l'interesse di questa, eventualmente sopravvenuto, al non avveramento, sicché resta fermo il potere - dovere del giudice del merito di identificare quale sia la parte che in concreto, violando gli obblighi di correttezza, con il suo comportamento, colposo o doloso, ha contribuito a modificare l'iter attuativo del contratto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1353, Cod. Civ. art. 1359, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1358
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)