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Sez. 2, Sentenza n. 456 del 20/02/1974 (Rv. 368181 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DISSENSO OD ADESIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO O MENO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1974-02-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/368181-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - DISSENSO OD ADESIONE DEL GIUDICE - OBBLIGO O MENO DI MOTIVAZIONE.*

Il giudice del merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio non e tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni per le quali egli ritiene di uniformarsi al suo parere, mentre e obbligato a dare adeguata motivazione nell'ipotesi di dissenso ed e tenuto ad esaminare le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica quando siano specifiche e circostanziate. (Conf 3548'72, mass n 361504).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)