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Sez. 2, Sentenza n. 3548 del 07/12/1972 (Rv. 361504 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE O DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO O MENO DI MOTIVAZIONE - CENSURE DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - CONTRASTO TRA CONSULENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - ADESIONE ALLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1972-12-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/361504-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE O DISSENSO DALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - OBBLIGO O MENO DI MOTIVAZIONE - CENSURE DELLE PARTI - RILEVANZA - CONDIZIONI - CONTRASTO TRA CONSULENZA DI PRIMO E DI SECONDO GRADO - ADESIONE ALLA SECONDA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE - ESPRESSA CONFUTAZIONE DELLA PRIMA CONSULENZA - ESCLUSIONE.*

Il giudice di merito, quando accoglie le conclusioni del consulente tecnico di ufficio, non e tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni in base alle quali ritiene di doversi uniformare al parere del consulente stesso, essendo invece obbligato a dare adeguata dimostrazione delle ragioni del proprio dissenso, allorche ritenga di non condividere detto parere. Ove, peraltro, le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica - anche a mezzo di perizia di parte, siano specifiche e circostanziate e tali che, se fossero fondate, potrebbero determinare il giudice ad una decisione diversa da quella espressa in sentenza, il giudice che le abbia del tutto ignorate, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente di ufficio, viene meno all'Obbligo di motivazione della sentenza. Qualora in presenza di due consulenze tecniche, una di primo e l'altra di secondo grado, il giudice di appello accolga le conclusioni di questa ultima, esponendo adeguatamente i motivi che l'hanno indotto a ritenerle esatte e persuasive, egli non ha Obbligo di confutare, in modo espresso e particolareggiato, le risultanze del precedente accertamento tecnico, essendo una tale confutazione implicita nell'accettazione della nuova consulenza. (V 3697'71, mass n 355473; 3226'71, mass n 354643; (V 2231'71, mass n 353036; 991'71, mass n 350951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 465, Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 463

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)