Sez. 1 - , Sentenza n. 24659 del 02/12/2016 (Rv. 642136 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Responsabilità della banca negoziatrice per il pagamento a persona diversa dal prenditore - Concorso di colpa di un soggetto diverso - Configurabilità - Fattispecie in tema di assegno spedito a mezzo posta.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
In caso di pagamento di assegno non trasferibile a persona diversa dall’avente diritto, accanto alla responsabilità della banca negoziatrice è, altresì, configurabile la concorrente responsabilità di un soggetto diverso da quello cui incombeva l’obbligo dell’identificazione del beneficiario dell’assegno. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il concorso di colpa della società che aveva inviato per posta ordinaria l’assegno indebitamente negoziato da terzi).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 41, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)