Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 15/03/2006 (Rv. 587871 - 01)
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Pagamento a soggetto diverso dal prenditore - Responsabilità della banca - Concorso del fatto colposo del prenditore - Ammissibilità - Presupposti - Fattispecie.
TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE
Pur essendo concepibile che, in relazione alla responsabilità della banca ex art. 43, secondo comma, della Legge sugli Assegni possa configurarsi un concorso di colpa nella causazione del danno, cioè dell'evento del pagamento a soggetto diverso dal prenditore, da parte di quest'ultimo, per la conseguente applicazione dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., è, però, necessario che ne ricorrano le condizioni ed in particolare che il fatto colposo del danneggiato abbia svolto un'efficacia causale concorrente nella determinazione del danno. Ciò premesso, il fatto di un agente che presenta alla sua banca, cioè alla banca presso la quale egli ha un conto corrente, assegni con clausola "non trasferibile" intestati alla società proponente e li giri per conto della stessa, cioè agendo come suo rappresentante, ma chiedendo ed ottenendo dalla banca l'accredito su un suo conto corrente, ed il fatto che alla banca stessa risulti che successivamente l'agente emetta assegni sul suo conto a favore della proponente senza che la proponente faccia alcuna rimostranza, non sono, pur valutati unitariamente, in alcun modo idonei a dimostrare che la proponente abbia conosciuto tutto questo procedimento e, quindi, lo abbia tollerato, così realizzando una condotta concorrente colposa nella causazione del danno derivante dal pagamento degli assegni a persona diversa dal prenditore ai sensi dell'art. 43 citato.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1227 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)