Sez. L, Sentenza n. 162 del 12/01/1982 (Rv. 417846 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DEFINITIVA DELLA NON COMPUTABILITÀ DEI GIORNI DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA A FINI RETRIBUTIVI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - PRODUZIONE IN TALE SEDE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI DETTA DEDUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - PROVE NUOVE - IN GENERE - DEDUZIONE DEFINITIVA DELLA NON COMPUTABILITÀ DEI GIORNI DI ASSENZA DEL LAVORATORE PER MALATTIA A FINI RETRIBUTIVI - PROPOSIZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN APPELLO - AMMISSIBILITÀ - PRODUZIONE IN TALE SEDE DEI DOCUMENTI COMPROVANTI DETTA DEDUZIONE - LEGITTIMITÀ.*
La deduzione difensiva del datore di lavoro, avente ad oggetto la non computabilità dei giorni di assenza del lavoratore per malattia ai fini della quantificazione di determinati emolumenti, attiene alla negazione del fatto costitutivo ex adverso vantato e non costituisce eccezione in senso stretto, talché non ne è preclusa la proposizione in appello per la prima volta, né è impedita la produzione, nel medesimo grado di giudizio, di documenti comprovanti siffatta negazione, in quanto la decadenza sancita dall'art. 437 cod. proc. civ. si riferisce alle prove che devono essere espletate ed assunte nel corso del procedimento e non osta, pertanto, alla produzione di nuovi documenti che contengono prove già costituite e non impongono ulteriori attività istruttorie.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)