Sez. L, Sentenza n. 6517 del 30/11/1982 (Rv. 424148 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DIVIETO DI 'IUS NOVORUM' - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DEDUZIONE DI ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE ALLA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO NON FATTA IN PRIMO GRADO OLTRE ALLA DEDUZIONE RELATIVA ALLA AVVENUTA LIQUIDAZIONE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - FORMA E CONTENUTO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - DIVIETO DI 'IUS NOVORUM' - ESTENSIONE - FATTISPECIE RELATIVA A DEDUZIONE DI ACQUIESCENZA DEL LAVORATORE ALLA INTERRUZIONE DEL RAPPORTO NON FATTA IN PRIMO GRADO OLTRE ALLA DEDUZIONE RELATIVA ALLA AVVENUTA LIQUIDAZIONE.*
Il divieto di ius novorum in appello introdotto, per ciò che concerne il rito del lavoro, dall'art. 437 cod. proc. civ., nel testo modificato dall'art. 1 della legge n. 533 del 1973, non è limitato alla sola udienza di discussione, ma si estende alla intero giudizio di gravame e riguarda ogni deduzione che, non avendo nessuna connessione logica con quanto dedotto in primo grado, costituisca una ragione di indagini, da parte del giudice di appello, diversa da quelle espletate nella pregressa fase processuale e non giustificate dallo svolgimento di questa. (nella specie, in applicazione di tale principio, il S.C. ha confermato le sentenze con le quali i giudici del merito avevano ritenuto inammissibile una deduzione di pretesa acquiescenza del lavoratore alla interruzione del rapporto di lavoro, fondata sull'avvenuta accettazione della liquidazione e non proposta nel giudizio di primo grado, nel corso del quale era stata soltanto dedotta l'avvenuta liquidazione. (V 162/82, mass n 417846).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)