Sez. U, Sentenza n. 90 del 07/03/2001 (Rv. 544476 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE | Controversia tra privati - Dedotta improponibilità della domanda per mancanza di norme poste a tutela della relativa posizione soggettiva - Regolamento di giurisdizione - Inammissibilità.
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE
Il regolamento preventivo di giurisdizione, previsto dall'art. 41 cod. proc. civ. con limitato riferimento alle questioni di giurisdizione di cui all'art. 37, deve ritenersi inammissibile, stante la natura straordinaria ed eccezionale dell'istituto, ove proposto in una controversia tra privati diretta a far valere l'improponibilità della domanda sotto il profilo della carenza, nell'ordinamento, di una norma che riconosca e tuteli la posizione soggettiva dedotta in giudizio, attenendo tale contestazione al fondamento nel merito della domanda stessa, e non alla giurisdizione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)