Sez. 4, Sentenza n. 6684 del 02/02/1989 Ud. (dep. 03/05/1989) Rv. 181251 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - LEGITTIMAZIONE - DIFENSORE DELLA PARTE CIVILE - PROCURA SPECIALE - NECESSITÀ - RAGIONE.*
Il difensore della parte civile, per proporre ricorso, deve essere munito di procura speciale, non essendo titolare di un autonomo diritto di impugnazione, diversamente da quanto previsto per il difensore dell'imputato, al quale è consentito, ai sensi dello ultimo comma dell'art. 192 cod. proc. pen. (che costituisce unica eccezione al principio sancito nell'art. 190, comma secondo, cod. proc. pen.) di proporre l'impugnazione, se ha difeso l'imputato nel procedimento. (Conf mass n 179710; (Conf mass n 179876).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 136, Cod. Proc. Pen. art. 195 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)