Sez. L, Sentenza n. 11183 del 26/08/2000 (Rv. 539770 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ | Efficacia provvisoria - Effetto preclusivo per il giudice del merito - Esclusione - Fattispecie relativa ad ordinanza ammissiva di consulenza tecnica.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - ORDINANZA - REVOCABILITÀ
Le ordinanze emesse nel corso del giudizio oltre che revocabili e modificabili, anche implicitamente, hanno efficacia del tutto provvisoria e non comportano alcun effetto preclusivo, con la conseguenza che il giudice del merito, pur in presenza di tali ordinanze, può fondare il proprio convincimento su motivi sopravvenuti. (Fattispecie relativa ad ordinanza ammissiva di consulenza tecnica).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 177, Cod. Proc. Civ. art. 191
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)