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Sez. L, Sentenza n. 7629 del 21/04/2004 (Rv. 572219 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE | Ammissione della consulenza tecnica - Effetto vincolante sul giudice ai fini della decisione - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-04-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/572219-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI DEL GIUDICE - IN GENERE

L'ammissione, da parte del giudice del merito, di una consulenza tecnica, quale mezzo di valutazione, alla luce di speciali nozioni di carattere tecnico - scientifico, di determinati fatti o delle loro conseguenze, non vincola lo stesso giudice in sede di decisione della controversia, sul punto della illiceità dei fatti medesimi o della condotta che li ha determinati o della fondatezza della domanda, essendo sufficiente, secondo una prudente applicazione della regola di economia processuale, per dare corso all'attività istruttoria su punti dipendenti dalle questioni pregiudiziali, che queste non siano già manifestamente risolubili in senso preclusivo, sul piano logico e giuridico, rispetto agli accertamenti tecnici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 191, Cod. Proc. Civ. art. 177

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)