Sez. T, Sentenza n. 319 del 07/01/2026 (Rv. 677683-02)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) (NATURA GIURIDICA E FONDAMENTO) - IN GENERE | Obbligazione doganale relativa a dazi all'importazione - Art. 60 Codice Doganale dell'Unione - Individuazione dell’origine della merce - Incidenza della trasformazione del bene in territorio diverso da quello di origine - Condizioni.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - CONTRIBUTI DI MIGLIORIA (TRIBUTI LOCALI ANTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) (NATURA GIURIDICA E FONDAMENTO) - IN GENERE
In tema di dazi doganali, in consonanza con i generali principi di derivazione unionale in ordine alla prevalenza della sostanza sulla forma, è configurabile una lavorazione sostanziale, idonea a determinare l'origine della merce ex art. 60 del Reg. UE 2013/952 (c.d. "Codice doganale dell'Unione"), anche in assenza di cambiamento della voce principale, ferma restando la necessità di registrare il cambiamento a livello di sottovoce, ed è altresì possibile che la lavorazione sostanziale, sottesa al cambiamento, se non della voce principale, della sottovoce,
consista in un processo di lavorazione a freddo oltreché a caldo, ben potendo anche la lavorazione a freddo comportare modifiche irreversibili delle proprietà fisiche delle merci sufficientemente incisive da imprimere loro caratteristiche nuove, legittimanti l'attribuzione dell'origine doganale nel Paese o territorio in cui siffatta trasformazione si verifica.
Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)