Sez. 5, Sentenza n. 14382 del 23/05/2024 (Rv. 671325-01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all’importazione | Obbligazione doganale ex art. 5 Regolamento UE n. 952 del 2013 - Nozione - Interpretazione della Corte di Giustizia - Mancato pagamento - Responsabilità solidale dell’importatore e del rappresentante indiretto - Esclusione - Responsabilità del solo importatore - Sussistenza.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IMPORTAZIONI - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA IVA all’importazione
In tema di IVA all'importazione, a seguito dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 12 maggio 2022 nella causa C-714/20, alle nozioni di obbligazione doganale e di soggetto debitore di cui, rispettivamente, agli artt. 5 e 77 del Regolamento UE n. 952 del 2013, istitutivo del codice doganale dell'Unione, solo l'importatore e non anche il suo
rappresentante indiretto risponde del mancato pagamento del tributo e delle relative sanzioni, in assenza di specifiche ed inequivoche disposizioni nazionali che prevedano la responsabilità solidale tra tali soggetti, non rinvenibili nell'art. 70 del d.P.R. n. 633 del 1972.
Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 5, Regolam. Comunitario 09/10/2013 num. 952 art. 77, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)