Sez. 3, Sentenza n. 17157 del 03/12/2002 (Rv. 558937 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE | Natura - Conseguenze - Disciplina applicabile in tema di prescrizione - Fattispecie.
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - OGGETTO DEL CONTRATTO (RISCHIO ASSICURATO) - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE
In materia contrattuale, il diritto di surrogazione dell'assicuratore che ha pagato un'indennità all'assicurato danneggiato ex art. 1916 cod. civ. si risolve in una peculiare forma di successione nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo responsabile (nella specie, il diritto del destinatario di ottenere dal vettore il risarcimento del danno per la perdita del carico, ai sensi dell'art. 1963 cod. civ.), che non incide sull'identità oggettiva del credito; ne consegue che, in tema di prescrizione, rimane applicabile il termine previsto dalla legge in relazione all'originaria natura del credito (nella specie, un anno, ai sensi dell'art. 2951, primo comma, cod. civ.), e l'assicuratore può giovarsi degli atti interruttivi posti in essere dal danneggiato prima del verificarsi della surrogazione, così come il suo diritto può risultare per converso pregiudicato dalla prescrizione anteriormente maturatasi per l'inerzia del medesimo danneggiato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2951 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1963
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)