Sez. 3, Sentenza n. 1967 del 25/07/1967 (Rv. 328956 - 01)
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'AUTORE DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - PRESCRIZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART 2947 COD CIV - APPLICABILITA.*
ASSICURAZIONE (CONTRATTO DI) - ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI - SURROGAZIONE LEGALE DELL'ASSICURATORE - NATURA - ECCEZIONI OPPONIBILI DALL'AUTORE DEL DANNO - PRESCRIZIONE - DANNO PRODOTTO DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI - PRESCRIZIONE DI CUI AL SECONDO COMMA DELL'ART 2947 COD CIV - APPLICABILITA.*
Cosi nel caso di assicurazioni volontarie, come in riferimento alle forme di Assicurazione e di assistenza obbligatorie, il diritto dell'assicuratore, il quale abbia pagato un'indennita all'assicurato danneggiato, di surrogarsi a quest'ultimo, per il recupero della somma erogata, nei diritti che allo stesso competono verso il terzo responsabile, non e un diritto derivante dal contratto di Assicurazione, al quale il responsabile e del tutto estraneo(onde l'inapplicabilita delle norme regolanti il rapporto di Assicurazione, comprese quelle relative alla prescrizione). Il subingresso dell'assicuratore si risolve in una peculiare Forma di successione particolare nel diritto di credito dell'assicurato verso il terzo il rapporto resta, oggettivamente, quale era in precedenza e l'Azione spettante all'assicuratore si identifica con l'Azione che contro il danneggiante sarebbe spettata all'assicurato ove l'assicuratore non avesse pagato l'indennita. All'assicuratore, pertanto, sono opponibili le stesse eccezioni che avrebbero potuto essere proposte nei confronti dell'assicurato di conseguenza, e eccepibile all'assicuratore la stessa prescrizione che avrebbe potuto essere opposta al danneggiato, cioe la prescrizione propria del rapporto originario. Conseguentemente, nel caso di danno prodotto dalla circolazione dei veicoli, al diritto spettante all'assicuratore verso il terzo responsabile del danno, a norma dell'art. 1916 cod. civ., deve ritenersi applicabile la prescrizione di cui al secondo comma dell'art.2947 cod. civ. (Conf.1349-64 vedi 2222-65, 2193-64, 918 e 822-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2947 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)