Sez. 3, Sentenza n. 1241 del 03/05/1974 (Rv. 369296 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - NEGAZIONE DEL DEBITO - INCOMPATIBILITA - LIMITI - DIVERSITA DELL'ATTUALE CREDITORE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - NEGAZIONE DEL DEBITO - INCOMPATIBILITA - LIMITI - DIVERSITA DELL'ATTUALE CREDITORE.*
La situazione di incompatibilita logica, derivante dalla dichiarazione di inesistenza del debito e dalla contestuale eccezione di prescrizione presuntiva di pagamento, vien meno qualora, per effetto di un mutamento di persone nel rapporto obbligatorio (successione, cessione od altra causa), l'obbligato o il creditore non e piu l'originario soggetto del vincolo. In conseguenza, ben puo il debitore negare la sussistenza di un dovere di prestazione verso l'attuale creditore ed eccepire contemporaneamente la prescrizione presuntiva del debito contratto col passato contraente. (applicazione del principio nel caso di cessione di un'azienda commerciale, qualora il debitore contesti l'esistenza di una propria obbligazione verso il creditore cessionario e contestualmente eccepisca di aver estinto il debito contratto verso il creditore cedente).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)