Sez. 1, Sentenza n. 2648 del 13/03/1987 (Rv. 451763 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA - DISCIPLINA EX ART. 2959 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - INDICAZIONE DI UN SOGGETTO DIVERSO TENUTO ALL'ADEMPIMENTO - DEDUCIBILITÀ DELL'AMMISSIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - OPPOSIZIONE - AMMISSIONE DELL'OPPONENTE - MANCATA ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE ASSUNTA - DISCIPLINA EX ART. 2959 COD. CIV. - AMBITO DI APPLICAZIONE - INDICAZIONE DI UN SOGGETTO DIVERSO TENUTO ALL'ADEMPIMENTO - DEDUCIBILITÀ DELL'AMMISSIONE DI ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE - SUSSISTENZA - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
L'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento diretto o indiretto del debitore che importi, sia pure implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione da lui assunta non sia stata estinta. Tale ammissione può essere anche desunta dalla affermazione che altri sia il soggetto tenuto all'adempimento (affermazione che presuppone la mancata Estinzione dell'obbligazione) e la relativa valutazione dà luogo ad un apprezzamento di fatto che, se logicamente motivato, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 6674/81, mass n 417541; (V 1241/74, mass n 369296; (V 2147/63, mass n 263274).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2959
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)