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Sez. 5, Sentenza n. 2928 del 13/02/2015 (Rv. 634343 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE | Trascrizione dell'atto impositivo - Necessità - Condizioni - Omissione - Conseguenza - Inammissibilità del ricorso per cassazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634343-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE

In tema di contenzioso tributario, è inammissibile, per difetto di autosufficienza, il ricorso per cassazione ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., avverso la sentenza che abbia ritenuto correttamente motivato l'atto impositivo, qualora non sia trascritta la motivazione di quest'ultimo, precludendo, pertanto, al giudice di legittimità ogni valutazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 n. 5, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 51, Legge 28/12/2001 num. 448 art. 7 com. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)