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Sez. 5, Sentenza n. 22003 del 17/10/2014 (Rv. 632769 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE | Plurime funzioni - Contenuto - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632769-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE

Nel procedimento tributario, la motivazione dell'avviso di accertamento assolve ad una pluralità di funzioni atteso che garantisce il diritto di difesa del contribuente, delimitando l'ambito delle ragioni deducibili dall'ufficio nella successiva fase processuale contenziosa, consente una corretta dialettica processuale, presupponendo l'onere di enunciare i motivi di ricorso, a pena di inammissibilità, e la presenza di leggibili argomentazioni dell'atto amministrativo, contrapposte a quelle fondanti l'impugnazione, e, infine, assicura, in ossequio al principio costituzionale di buona amministrazione, un'azione amministrativa efficiente e congrua alle finalità della legge, permettendo di comprendere la "ratio" della decisione adottata. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato per vizio di motivazione e ha precisato che, avendo l'amministrazione censurato la sentenza di merito sotto il profilo della congruità del giudizio espresso su tale aspetto, il ricorso per cassazione avrebbe dovuto riportare la motivazione in concreto adottata, in ragione del principio di autosufficienza).

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 600 art. 42 CORTE COST., Decreto Legisl. 26/01/2001 num. 32 art. 1, Cod. Proc. Civ. art. 366, Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 27/07/2000 num. 212 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)