Sez. 1, Sentenza n. 2962 del 03/05/1996 Cc. (dep. 14/06/1996) Rv. 204934 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Procedimento disciplinare - Funzioni del magistrato di sorveglianza - Limitazione al solo controllo di legittimità - Esame di merito sulla fondatezza dell'addebito - Esclusione.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Ai sensi dell'art. 69, comma sesto, lettera b), dell'ordinamento penitenziario, il magistrato di sorveglianza, in materia disciplinare, può esercitare il solo controllo di legittimità, verificando l'osservanza delle norme riguardanti le condizioni di esercizio del potere disciplinare, la contestazione degli addebiti e la facoltà di discolpa. È pertanto escluso che il detto magistrato possa esaminare nel merito la fondatezza dell'addebito.
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)