Sez. 1, Sentenza n. 47875 del 29/10/2004 Cc. (dep. 10/12/2004) Rv. 230582 - 01
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE | Ordinanze del magistrato di sorveglianza sui reclami dei detenuti o degli internati avverso provvedimenti dell'autorità penitenziaria - Natura del controllo - Solo di legittimità.
ESECUZIONE (Cod. proc. pen. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - procedimento - IN GENERE
In materia di ordinamento penitenziario, è correttamente esercitato dal magistrato di sorveglianza il controllo, solo di legittimità, che gli compete in ordine alla costituzione del consiglio di disciplina, ritenendo non sostituibile il "sanitario dell'istituto" con altro componente dell'area sanitaria del carcere, poichè la diversa determinazione comporterebbe una violazione di legge con riguardo alla predeterminazione della costituzione dell'organo disciplinare. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva, in sede di reclamo, censurato la costituzione del consiglio di disciplina, composto, tra gli altri, dal dirigente sanitario da lui più volte denunciato e quindi asseritamente incompatibile con la funzione svolta. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato il reclamo rilevando che l'art.40 ord. penit. non prevede sostituzioni).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 40, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)