Sez. 3, Sentenza n. 15698 del 08/11/2002 (Rv. 558334 - 01)
PROFESSIONISTI - GIUDIZI DISCIPLINARI - IMPUGNAZIONI | Geologi - Provvedimenti disciplinari - Decisione del tribunale - Impugnazione - Termini ex legge n. 339 del 1990 - Decorrenza - Dalla notifica - Comunicazione - Equipollenza alla prima - Condizioni.
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In tema di sanzioni disciplinari a carico di geologi, la legge n. 339 del 1990, all'art. 6, comma quarto, prevede che la sentenza del tribunale che provvede sulla impugnazione del provvedimento sanzionatorio sia appellabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla notificazione, ovvero dalla comunicazione della stessa, stabilendosi, in tal modo, in deroga alla disposizione dell'art. 326 cod. proc. civ., una equipollenza alla prima della seconda, la quale, peraltro, deve avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione, non potendosi far decorrere il termine breve per la impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti ragioni di tutela della parte soccombente.
Riferimenti normativi: Legge 12/11/1990 num. 339 art. 6 com. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)