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Sez. 1, Sentenza n. 21477 del 19/09/2013 (Rv. 627560 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI | Controversia elettorale - Decisione con sentenza, ex artt. 82 ed 82/2 del d.P.R. n. 570 del 1960, invece che con ordinanza ex artt. 702 ter cod. proc. civ. e 22 del d.lgs. n. 150 del 2011 - Comunicazione del solo dispositivo - Termine per l'impugnazione - Art. 702 quater cod. proc. civ. - Inapplicabilità - Art. 327 cod. proc. civ. - Utilizzabilità.
Stato
decisa il 2013-09-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627560-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - GRAVAMI

Nel caso di pronuncia resa in materia elettorale con sentenza, secondo il rito di cui agli artt. 82 ed 82/2 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, anziché con ordinanza ex art. 702 ter cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 22 del d. lgs. 1 settembre 2011, n. 150, applicabile "ratione temporis", in mancanza della comunicazione da parte della cancelleria o della notificazione ad opera della parte della pronuncia depositata, ove ne sia stato comunicato il solo dispositivo, deve ritenersi applicabile non il termine di impugnazione di cui all'art. 702 quater cod. proc. civ., bensì quello di cui all'art. 327 del medesimo codice.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., DPR 16/05/1960 num. 570 art. 82 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 22, Cod. Proc. Civ. art. 134, Cod. Proc. Civ. art. 326, Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 quater

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)