Sez. 6, Sentenza n. 7175 del 19/05/1998 Ud. (dep. 15/06/1998) Rv. 211129 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE | Indizi - Nozione - Valutazione ai fini del conseguimento della prova logica del fatto - Necessità della previa valutazione di ciascun indizio prima di procedere a quella complessiva di tutti gli indizi - Sussistenza.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - DISPOSIZIONI GENERALI - VALUTAZIONE
In tema di valutazioni probatorie, con specifico riferimento agli indizi, che, a differenza della prova, non sono idonei, ciascuno da solo, ad assicurare l'accertamento dei fatti, il giudice deve procedere in primo luogo all'esame parcellare di ciascuno di essi, identificandone tutti i collegamenti logici possibili e valutandone quindi la gravità e la precisione; deve quindi procedere alla sintesi finale accertando se gli indizi esaminati sono concordanti, cioè se possono essere collegati a una sola causa o a un solo effetto e collocati tutti armonicamente in un unico contesto, dal quale possa per tale via desumersi l'esistenza o l'inesistenza di un fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 192 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 192 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)