Sez. 2, Sentenza n. 6043 del 13/10/1998 Cc. (dep. 25/11/1998) Rv. 211910 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE | Crediti per l'indennità di custodia - Prescrizione quinquennale - Sussistenza - Sospensione del termine prescrizionale in costanza del rapporto di custodia - Esclusione - Ragioni.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - SPESE - QUESTIONI - IN GENERE
In tema di custodia di cose sequestrate, poiché l'indennità spettante al custode matura giorno per giorno e non è previsto alcun termine di pagamento che impedisca la decorrenza del diritto alla sua percezione, il relativo credito è soggetto alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, cod. civ., sicché legittimamente sono dichiarati prescritti i crediti del custode che siano maturati al di là del quinquennio anteriore alla richiesta di liquidazione, non potendosi in alcun modo ritenere - per l'improponibilità di un'analogia con il lavoro dipendente - che il termine per l'estinzione non decorra in costanza del rapporto di custodia.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2948 n. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 259, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 259, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 265, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 265, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 691 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 691 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 695, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 695, Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 84, Legge 28/07/1989 num. 271 art. 84
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)