Sez. 2, Sentenza n. 2007 del 21/07/1962 (Rv. 253147 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO - COSTITUZIONE DI PASSAGGIO COATTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SEMPLICE ECCEZIONE RICONVENZIONALE - INSUFFICIENZA.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - AZIONI A DIFESA DELLA PROPRIETA - NEGATORIA - IN GENERE - FONDO INTERCLUSO - COSTITUZIONE DI PASSAGGIO COATTIVO - DOMANDA RICONVENZIONALE - AMMISSIBILITA - SEMPLICE ECCEZIONE RICONVENZIONALE - INSUFFICIENZA.*
Nel giudizio di negatoria di servitu l'interessato ha diritto di dimostrare l'interclusione del fondo e di chiedere in via riconvenzionale la Costituzione di una servitu di passaggio necessario; e, tuttavia, indispensabile che formuli un'espressa domanda per la declaratoria del giudice in tale argomento non essendo sufficiente una eccezione cosiddetta riconvenzionale a legittimare una pronuncia del giudice, per il suo carattere costitutivo sulla sfera patrimoniale del titolare del fondo, sul quale il passaggio e imposto. (V 3267/55, 3024/41).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)