Sez. 2, Sentenza n. 2974 del 20/03/1998 (Rv. 513799 - 01)
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE | Convenuto in "negatoria servitutis" - Domanda, riconvenzionale, di servitù coattiva - Rigetto della domanda principale per fondatezza dell'eccezione di interclusione del fondo - Appello del soccombente e non riproposizione della parte vittoriosa della riconvenzionale - Conseguenze - Libertà del fondo - Ragioni.
SERVITÙ - PREDIALI - SERVITÙ COATTIVE - IN GENERE
Se il giudice di primo grado ha rigettato una domanda di "negatoria servitutis" (art. 949 cod. civ.) ritenendo fondata l'eccezione del convenuto di interclusione del suo fondo, ma non si è pronunciato sulla riconvenzionale dal medesimo avanzata di costituzione, perciò, coattiva di servitù di passaggio (art. 1051 cod. civ.), e questi non ha insistito, in appello, su tale domanda, limitandosi a richiedere la conferma della sentenza impugnata dalla controparte, il giudice di secondo grado dichiarare la libertà del fondo, perché non è l'allegazione difensiva di interclusione del fondo a costituire il corrispondente limite a carico di quello gravato, ma l'accoglimento della domanda del proprietario del fondo intercluso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 949, Cod. Civ. art. 1051, Cod. Civ. art. 1053, Cod. Civ. art. 1031, Cod. Proc. Civ. art. 99, Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 36 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2908
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)