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Sez. 2, Sentenza n. 8660 del 12/04/2010 (Rv. 612394 - 01)

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE | Liquidazione - Art. 6 della tariffa - Dichiarazione in concreto del valore della causa - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 2010-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/612394-01

AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - IN GENERE

In tema di liquidazione degli onorari professionali a favore dell'avvocato, l'art. 6 della tariffa trova applicazione soltanto in riferimento alle cause per le quali si proceda alla determinazione presuntiva del valore in base a parametri legali, e non pure allorquando il valore della causa sia stato in concreto dichiarato, dovendosi utilizzare, in tale situazione, il disposto dell'art. 10 cod. proc. civ., senza necessità di motivare in ordine alla mancata adozione di un diverso criterio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Legge 13/06/1942 num. 794 art. 6, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/04/2004 num. 127 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)